REGIONE SICILIA
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 03-10-2002 NORME PER
L'EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
ELEMENTARI E SECONDARIE. ARTICOLO
1 Finalità
1. La Regione riconosce e garantisce la libertà
della famiglia nell'educazione dei figli e il diritto
allo studio per tutti gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti
dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione.
2. Al fine di favorire l'esercizio di tale libertà
la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli
ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale che si frappongono
alla piena attuazione dei principi indicati al comma
1. La Regione, inoltre, combatte, ai fini della tutela
dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di sfruttamento
minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e
sottopagato, utilizzando le strutture e gli uffici
periferici preposti alla prevenzione e repressione
di tali fenomeni.
3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli
alla crescita equilibrata della loro persona nel quadro
dei principi sanciti dagli articoli 8.33 e 8.37 della
Carta Europea dei diritti del fanciullo dell'8 luglio
1992.
4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio
il diritto allo studio e promuove ogni condizione
affinché tale diritto possa essere esercitato
da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal
credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla razza
e dalle condizioni socio-economiche.
5. La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema
nazionale di istruzione nell'educazione e nella formazione
dei cittadini nelle diverse età, scolare e
adulta.
6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono
finalizzati a garantire il diritto allo studio e la
qualità dell'offerta formativa nella Regione
siciliana. Tali interventi sono integrativi e complementari
a quelli previsti da altre norme regionali e statali
in materia.
ARTICOLO
2 Destinatari degli interventi
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono
destinati alle famiglie, agli studenti e agli altri
soggetti che esercitano la potestà parentale
per figli a carico che frequentino scuole dell'infanzia,
di base e secondarie.
2. Accedono agli interventi previsti dalla presente
legge anche i soggetti di nazionalità straniera,
quelli ai quali sia stata
riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato
politico o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi
internazionali e le vigenti disposizioni statali e
comunitarie.
3. Nel caso di interventi in favore di portatori di
handicap non tutelati da nucleo familiare i contributi
sono erogati secondo le norme del codice civile.
ARTICOLO
3 Buono scuola
1. Per l'attuazione delle finalità previste
dalla presente legge, l'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
eroga in favore dei soggetti indicati dall'articolo
2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo
annuo denominato "buono scuola" destinato
a concorrere, sino ad un massimo del 75 per cento,
e per un importo comunque non superiore a 1.500 euro
per ogni buono, alle spese di frequenza, o per tasse
e contributi disposti dalle scuole dell'infanzia,
di base e secondarie, statali e paritarie, effettivamente
sostenute per ciascun figlio durante l'anno scolastico.
2. Il contributo è pari al 90 per cento delle
spese sostenute, nei limiti dell'importo massimo stabilito
al comma 1, per la frequenza di soggetti portatori
di handicap.
3. Con decreto del Presidente della Regione, adottato
su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
previo parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati
in particolare:
a) il limite di reddito per l'accesso al buono, da
definire mediante sommatoria del quoziente familiare
da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del
nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso
di componente interessato alla frequenza scolastica,
e con priorità per le situazioni di maggiore
svantaggio economico;
b) la quota percentuale di copertura delle spese,
da articolare, nel rispetto del limite massimo di
cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali
a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo
i parametri di cui alla precedente lettera a);
c) le spese di frequenza da classificare ammissibili
ai fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale
franchigia da applicare;
d) le procedure e i termini d'inoltro delle istanze
e le modalità di erogazione dei buoni scuola;
e) le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza presso
lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;
f) i criteri di rappresentanza delle associazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 4.
ARTICOLO
4 Vigilanza e controllo
1. In sede di valutazione sull'attuazione della presente
legge, l'Osservatorio regionale permanente per la
dispersione scolastica, istituito presso l'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione, è integrato da cinque
rappresentanti di associazioni delle famiglie, scolastiche,
sindacali e professionali degli insegnanti, di rilievo
nazionale presenti nel territorio della Regione. Tra
i compiti dell'Osservatorio regionale rientra il monitoraggio
dell'offerta
formativa fornita dalla scuola statale e paritaria.
2. E' istituito presso il Dipartimento pubblica istruzione
dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione un servizio con compiti
ispettivi e di vigilanza da svolgere con cadenza almeno
annuale, anche in collaborazione con gli organi dello
Stato presenti nel territorio regionale, al fine di
assicurare nel comparto scuola il rispetto della normativa
regionale o statale in materia di diritto allo studio,
parità scolastica ed erogazione del buono scuola.
3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione presenta alla Commissione
legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana,
a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione
sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione
della presente legge.
ARTICOLO
5 Decorrenza degli interventi
1. Gli interventi previsti dalla presente legge e
coordinati con il decreto del Presidente della Regione,
di cui al comma 3
dell'articolo 3, sono attuati a partire dall'anno
scolastico 2002-2003.
ARTICOLO
6 Interventi per il diritto allo studio
1. La Regione siciliana, in collaborazione con gli
Enti locali, con le Autonomie scolastiche e con le
organizzazioni no profit del settore, promuove interventi
volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona
ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico
e formativo.
2. Ad integrazione degli interventi già previsti
dalla vigente legislazione regionale e statale in
materia di libri di testo;
sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali
e viaggi d'istruzione; educazione permanente e legalità;
servizi di ristorazione e trasporti; obbligo scolastico
e formativo, il Presidente della Regione, con decreto
adottato su proposta dell'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione,
previo parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, individua l'importo
e le modalità di erogazione, attraverso le
istituzioni scolastiche statali, di un assegno una
tantum da destinare in favore delle famiglie e degli
altri soggetti indicati all'articolo 2, in condizione
di disagio economico.
3. Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno
una tantum è determinato dal decreto del Presidente
della Regione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
4. L'importo dell'assegno non può superare
l'ammontare di 750 euro e, in caso di più soggetti
appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino
scuole statali di ogni ordine e grado, non può
superare l'ammontare di 500 euro per ciascun soggetto.
ARTICOLO
7 Tassa rifiuti solidi urbani. Annualità pregresse
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione è autorizzato
a concedere contributi alle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado della Sicilia per il
pagamento della tassa rifiuti solidi urbani iscritta
a ruolo fino all'anno 2000.
ARTICOLO
8 Modifiche di norma e proroga di termini
1. Il comma 36 dell'articolo 56 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito:
"36. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge
regionale 24 febbraio 2000, n. 6 è così
modificato: Le norme di cui al presente articolo entrano
in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2002, con
esclusione delle disposizioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 che entreranno in vigore alla
data del 1° ottobre 2004. Nella fase transitoria
l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione continua a svolgere i
compiti e le funzioni per
l'organizzazione della rete scolastica, sulla base
delle proposte formulate dai dirigenti degli uffici
scolastici periferici del Ministero della pubblica
istruzione, previo parere dei consigli scolastici
provinciali, sentite le associazioni dei dirigenti
scolastici".
ARTICOLO
9 Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e
medie superiori
1. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio
1973, n. 24, sono sostituiti dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Regione siciliana garantisce
attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni
della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori
che si recano presso altro comune per frequentare
scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista
nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.
2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 gli
alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per
la frequenza scolastica presso scuole paritarie.
3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti
la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto
gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi
pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati,
mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune
o mediante servizio affidato a terzi.
4. In alternativa, ove tale scelta risulti economicamente
più vantaggiosa o funzionale, il sindaco eroga
agli interessati, che sceglieranno autonomamente le
modalità di trasporto, un contributo pari al
costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di
linea.
5. Il contributo per il trasporto scolastico è
commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio
pubblico di linea per la
scuola allocata nel comune più vicino, anche
se lo studente sceglie una scuola più lontana.
6. Il contributo per il trasporto gratuito è
riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza.
Se lo studente documenta una frequenza scolastica
inferiore a quindici giorni non ha diritto per il
mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi
in cui ricadono le festività infrasettimanali
o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno
scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del
rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.
7. Per l'anno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale
17 marzo 2000, n. 8".
ARTICOLO
10 Ulteriore contributo per l'acquisto dei libri di
testo per gli alunni della scuola media inferiore
1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 è
erogato nei limiti dell'attuale stanziamento di bilancio
a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2
per la frequenza della prima, seconda e terza classe
della scuola media inferiore, un contributo aggiuntivo
pari al 30 per cento di quello spettante ai sensi
dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre
1985, n. 57.
2. Il contributo è erogato a favore dei soggetti
medesimi il cui indicatore della situazione economica
equivalente per l'anno 2001 non sia superiore a euro
14.177,25. Negli anni scolastici successivi si farà
riferimento all'anno fiscale immediatamente precedente.
L'indicatore della situazione economica equivalente
è determinato con le modalità previste
dal D.P.C.M. 18 maggio 2001.
ARTICOLO
11 Museo interdisciplinare
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale
15 maggio 1991, n. 17 è aggiunta la seguente
lettera:
e) Museo regionale di storia naturale e mostra permanente
del carretto siciliano di Terrasini.
2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale
15 maggio 1991, n. 17 è abrogata la lettera
l).
ARTICOLO
12 Stamperia regionale Braille
1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi
per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla legge regionale
30
dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni,
concessi all'Unione Italiana Ciechi per il funzionamento
della stamperia regionale Braille, possono essere
utilizzati per acquisto di immobili, lavori di riattamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche
degli immobili di proprietà dell'Unione Italiana
Ciechi ed utilizzati esclusivamente per l'attività
ed il funzionamento della stamperia regionale Braille.
2. Gli immobili, eventualmente già acquistati
o da acquistare con tali fondi, restano comunque acquisiti
al patrimonio della Regione siciliana e sono concessi
in uso gratuito all'Unione Italiana Ciechi per le
finalità connesse al funzionamento della stamperia
regionale Braille.
ARTICOLO
13 Ulteriori finanziamenti per le scuole materne ed
elementari
1. Per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi
per il mantenimento delle scuole materne non statali
è autorizzata per l'anno 2002 l'ulteriore spesa
di 2.221 migliaia di euro da iscrivere all'U.P.B.
9.2.1.3.1 (capitolo 373701). All'onere di cui al presente
comma si provvede con parte delle disponibilità
dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento
1015 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
medesimo.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione siciliana per l'esercizio finanziario
2002 sono
introdotte le seguenti variazioni:
- U.P.B. 9.2.1.1.2 (capitolo 372514) + 130 migliaia
di euro;
- U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373702) + 4.127 migliaia
di euro.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con parte
delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2
- capitolo 215704 -
accantonamento 1015 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo.
ARTICOLO
14 Norma finanziaria (omissis).
ARTICOLO
15
1. La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione. |