REGIONE SARDEGNA
LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1984, N. 31 NUOVE
NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO E SULL'ESERCIZIO DELLE
COMPETENZE DELEGATE. TITOLO I (FINALITA' E OBIETTIVI
DELLA LEGGE)
Art.1
Finalità e obiettivi
Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto
allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della
Costituzione, dell'articolo 5 dello Statuto e della
norma prevista nel Capo quinto del decreto del Presidente
della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la Regione,
i Comuni e i Consorzi di Comuni promuovono e attuano
gli interventi e i servizi previsti dalla presente
legge in modo da perseguire le seguenti finalità
:
a) generalizzare la frequenza della scuola materna;
b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti
che possono determinare l'evasione dell'obbligo scolastico
o ne rendono eccessivamente oneroso l'assolvimento;
c) favorire il proseguimento degli studi ai capaci
e meritevoli in disagiate condizioni economiche;
d) favorire l' inserimento scolastico dei figli degli
emigrati;
e) promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola
a pieno tempo, a tempo prolungato, e delle attività
di integrazione e di sostegno, anche nei mesi estivi,
attraverso la predisposizione di strutture e di servizi
collettivi atti a rendere pienamente operante l'agibilità
e la funzionalità educativa delle scuole;
f) favorire - al fine di garantire il pieno esercizio
del diritto allo studio e all'apprendimento - lo sviluppo
delle iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica,
di programmazione educativa, anche in collaborazione
con l'IRRSAE, in attesa dell'emanazione di apposita
normativa regionale;
g) assicurare il compimento dell'obbligo scolastico
da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte
dei lavoratori, favorire ogni altra iniziativa di
promozione educativa e culturale, nel quadro di un
sistema regionale di educazione permanente. I Comuni,
o i Consorzi di Comuni, nel quadro delle direttive
generali indicate dal programma regionale di cui al
successivo articolo 14, stabiliscono le modalità
ed i criteri per l'attuazione degli interventi, coordinandoli
ed integrandoli con quelli dello Stato e degli altri
enti. La Regione, nel perseguire queste finalità
, promuove il coordinamento dei servizi per il diritto
allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi,
turistici, sociali, assistenziali e con le attività
integrative della scuola e con la valorizzazione del
ruolo propositivo e programmatorio degli organi collegiali
della scuola di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni.
TITOLO II (TIPOLOGIA E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI)
Art.2 Scuola materna
Nel settore della scuola materna i Comuni, o i Consorzi
di Comuni sentiti gli organi collegiali della scuola,
attuano i seguenti interventi: a) servizio di trasporto
e relativi oneri assicurativi;
b) servizio di mensa;
c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle
relative attrezzature;
d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 1 (comma 1, lettera
a).
Per garantire nelle scuole materne private l'attuazione
dei servizi, di cui al primo comma, e la parità
di trattamento a tutti gli utenti, i Comuni o i Consorzi
di Comuni devono stipulare con le scuole o con gli
enti gestori, che ne facciano richiesta, apposite
convenzioni. Gli enti gestori presentano ai Comuni
o al Consorzio di Comuni, con cui sono convenzionati,
un rendiconto relativo all'utilizzazione dei contributi
e delle rette percepite al termine di ogni anno.
La Regione emanerà apposite direttive alle
quali i Comuni dovranno ispirarsi nella stipula della
convenzione.
Art.3 - Interventi straordinari regionali per la scuola
materna
In considerazione del grave indice di carenza di strutture
pubbliche adeguate, al fine di garantire ed estendere
l'esercizio del diritto allo studio e in attuazione
delle finalità indicate nell'articolo 1, la
Regione, sulla base del programma annuale degli interventi
per il diritto allo
studio da sottoporre al parere della competente Commissione
consiliare entro il 31 marzo di ogni anno, eroga contributi
alle scuole materne nel limite del 75 per cento e
nei limiti degli stanziamenti regionali, per:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè
il riattamento eventuale degli immobili, sentito il
parere delle amministrazioni comunali sedi della scuola;
b) gli arredamenti e le attrezzaure d'uso;
c) le spese di gestione. Sono escluse dalla erogazione
dei contributi le spese che per legge sono di competenza
dello Stato. Art.4 Edifici scolastici ESMAS.
La Regione con successiva legge regionale regolarmenterà
il regime di proprietà degli edifici scolastici,
costruiti con fondi pubblici e attualmente affidati
alla gestione dell'ESMAS.
Art.5 Rappresentanti della Regione negli organi dell'ESMAS
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale della pubblica istruzione,
sentito il parere della competente Commissione consiliare,
designa al Ministro della pubblica istruzione, un
rappresentante dell'Amministrazione regionale, da
chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione
dell'ESMAS ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
n. 6, della legge 1º giugno 1942, n. 901, e un
altro rappresentante da chiamare a far parte del Collegio
dei revisori dei conti ai sensi dellarticolo
10 della medesima legge 1º giugno 1942, n. 901.
Art.6 Scuola dell'obbligo
Nel settore della scuola dell'obbligo, ivi compresi
i corsi per adulti, i Comuni o i Consorzi di Comuni,
sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti
interventi:
a) servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante
facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria
sia mediante l'eventuale acquisto degli appositi mezzi
e la loro gestione.
I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono
essere utilizzati anche quando gli alunni debbano
partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche
o alle attività ricreative o sportive connesse
con la programmazione scolastica; possono essere altresì
utilizzati, purchè le norme sulla circolazione
stradale lo consentano, per il trasporto di alunni
frequentanti scuole anche di grado diverso;
b) servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative
di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato;
c) forniture gratuite dei libri di testo per gli alunni
delle scuole elementari secondo le modalità
per l'acquisto e per la distribuzione determinate
dai Comuni;
d) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione
di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici, attinenti
alla realtà della Sardegna - con precisi riferimenti
alla storia civile, politica, economica, letteraria
e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi,
alle usanze e alla cultura in generale del popolo
sardo - per le biblioteche di classe, di circolo e
di istituto e di attrezzature e materiale didattico
di uso collettivo;
e) fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo,
pubblicazioni didattiche, attinenti alla realtà
della Sardegna - con precisi riferimenti alla storia
civile, politica, economica, letteraraia e artistica,
alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze
e alla cultura in generale del popolo sardo - e di
materiale didattico ad uso individuale a favore degli
studenti della scuola dell'obbligo capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche;
f) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari
per le visite didattiche e d'istruzione nell'ambito
della programmazione educativa di circolo o di istituto;
g) erogazione di mezzi finanziari per le attività
integrative, di sostegno, di sperimentazione, di tempo
pieno e di tempo prolungato; h) erogazione di mezzi
finanziari per l'integrazione dei servizi socio -
psico - pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento
dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche
e sensoriali.
Gli interventi per l'integrazione dei servizi di medicina
scolastica e medico - socio - psico - pedagogici,
per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono
attuati d'intesa con le competenti autorità
scolastiche e le Unità sanitarie locali;
i) provvidenze e contributi anche per posti gratuiti
e semigratuiti in convitti o pensionati per alunni
che, in carenza di altre forme di assistenza ed in
presenza di particolari motivi di ordine sociale ed
economico, non possano assolvere l'obbligo scolastico
nel proprio ambiente; l) servizi ed iniziative volte
a prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della
droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento
sociale;
m) ogni altro intervento volto al perseguimento delle
finalità di cui al precedente articolo 1.
Art.7 Scuola secondaria superiore
Nel settore dell'istruzione secondaria superiore ed
artistica, ivi compresi i conservatori musicali ed
i corsi per adulti, i Comuni o i Consorzi di Comuni,
sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti
interventi:
a) servizi di trasporto. I servizi di trasporto consistono:
- in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;
- nella istituzione, in mancanza o carenza dei mezzi
di linea ordinaria, di appositi servizi gestiti direttamente
dai Comuni o dai Consorzi di enti locali;
- in altre forme di facilitazioni e di servizi, anche
privati, sostitutivi di quelli pubblici mancanti o
carenti.
Per l'organizzazione dei suddetti servizi, dovrà
essere previsto anche l'utilizzo, mediante la stipulazione
di apposite convenzioni, di mezzi di trasporto di
istituti scolastici, nonchè l'impiego degli
stessi per l'attuazione della normale attività
didattica;
b) servizi di mensa.
Il servizio di mensa sarà organizzato dai Comuni
a favore degli studenti che si trovino in condizioni
di difficoltà per il rientro nella propria
abitazione a causa della distanza, della incongruità
degli orari dei mezzi pubblici o a causa di esigenze
scolastiche, ed altresì a beneficio di quegli
studenti che, per comprovate ragioni, siano costretti
a soggiornare normalmente nella sede della scuola.
Esso consiste:
- nell'istituzione o nell'utilizzazione di mense collettive;
- nella predisposizione di altri interventi sostitutivi;
c) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione
di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici, attinenti
alla realtà della Sardegna - con precisi riferimenti
alla storia civile, politica, economica, letteraria
e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi,
alle usanze e alla cultura in generale del popolo
sardo
- per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature,
di materiale didattico di uso collettivo;
d) fornitura gratuita o semi gratuita di libri di
testo, di pubblicazioni didattiche, attinenti alla
realtà della Sardegna - con precisi riferimenti
alla storia civile, politica, economica, letteraria
e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi,
alle usanze e alla cultura in generale del popolo
sardo - di materiale didattico ad uso individuale,
a favore di studenti capaci e meritevoli in disagiate
condizioni economiche; e) organizzazione o erogazione
di mezzi finanziari per attività didattiche,
integrative, di sostegno e di sperimentazione e per
viaggi di istruzione nell'ambito della programmazione
educativa d'istituto;
f) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione
dei servizi socio - psico - pedagogici, di medicina
scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
Gli interventi per l'integrazione dei servizi di medicina
scolastica e medico - socio - psico - pedagogici,
per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono
attuati d'intesa con le competenti autorità
scolastiche e le Unità sanitarie locali;
g) servizi e iniziative volte a prevenire e combattere
il diffondersi dell'uso della droga e a rimuovere
le cause di devianza e di disadattamento sociale;
h) istituzione di assegni di studio o erogazione di
contributi per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati
o convitti a favore degli studenti residenti nel proprio
territorio;
i) ogni altro intervento volto al perseguimento delle
finalità di cui al precedente articolo 1.
Art.8 Servizio di mensa per il personale
Nelle scuole materne e dell'obbligo nelle quali si
realizzano esperienze di tempo pieno, di tempo prolungato,
o di attività integrative, il personale interessato
può fruire, a prezzo agevolato, del servizio
di mensa insieme agli alunni.
Possono, altresì , usufruire del servizio di
mensa a prezzo agevolato gli Istitutori ed il personale
ausiliario dei convitti annessi agli Istituti professionali
di Stato, ove non previsto dal loro rapporto di lavoro.
L'entità della contribuzione sarà stabilita
dal Consiglio di istituto per il personale dei convitti,
dal Comune per quello delle altre scuole.
Art.9 Attuazione dei servizi
I servizi e gli interventi previsti dalla presente
legge sono attuati e gestiti dai Comuni o dai Consorzi
di Comuni, relativamente alle competenze attribuite
ai Comuni o Consorzi di Comuni dal successivo Titolo
III della presente legge, direttamente oppure indirettamente
tramite appalto o convenzione.
Nell'affidamento della gestione deve essere data la
preferenza alla scuola.
All'attuazione dei servizi predetti partecipano, per
gli opportuni controlli, gli organismi scolastici
e collegiali.
Art.10 Contributi degli utenti
I destinatari degli interventi di cui all'articolo
2, lettere a) e b), all'articolo 6, lettere a) e b),
e all'articolo 7, lettere a) e b), usufruiscono degli
interventi stessi contribuendo alla copertura finanziaria
dei relativi costi con una quota determinata dai Comuni
o dai Consorzi di Comuni, in base alle loro condizioni
economiche.
In attuazione della lettera b) e della lettera c)
dell'articolo 1, sulla base della programmazione e
delle direttive regionali, sono esonerati da ogni
contribuzione gli studenti capaci e meritevoli, in
disagiate condizioni economiche, della scuola materna,
dell'obbligo e della secondaria superiore.
TITOLO III - (COMPETENZE DEI COMUNI)
Art.11 Competenze dei Comuni
I Comuni o i Consorzi di Comuni, sulla base della
programmazione e delle direttive regionali:
a) determinano le fasce di reddito cui rapportare
la contribuzione degli utenti, di cui al precedente
articolo 10, per i servizi di trasporto, di mensa
e per quelli convittuali;
b) stabiliscono modalità e criteri per l'ammissione
a convitti;
c) attuano gli interventi di cui al successivo articolo
12;
d) concorrono, in forma singola o associata, alla
realizzazione degli obiettivi della programmazione
educativa e didattica erogando contributi diretti
a sostenere la scuola a tempo pieno, a tempo prolungato
e le diverse attività di sperimentazione, di
integrazione e di sostegno; e) decidono, sentito il
Consiglio scolastico distrettuale, le forme e i modi
di partecipazione democratica alla organizzazione
dei servizi di propria competenza, assicurando il
concorso degli organi collegiali della scuola;
f) promuovono ed attuano, oltre agli interventi di
cui ai precedenti articoli, sentiti gli organi collegiali
della scuola e in raccordo con i servizi sociali e
sanitari, iniziative di assistenza scolastica individualizzata,
anche mediante la concessione di mezzi finanziari
alla famiglia, al fine di consentire la frequenza
e l'apprendimento scolastico degli alunni minorati
fisici e psichici;
g) promuovono ed incentivano, su parere del competente
consiglio di circolo o d'Istituto, l'attuazione di
particolari attività di sostegno didattico
ed educativo atte ad agevolare l'inserimento scolastico
dei figli degli emigrati, rientrati in Sardegna;
h) provvedono, anche avvalendosi degli appositi finanziamenti
regionali, al riattamento e alla manutenzione delle
strutture degli Istituti professionali di Stato, nonchè
dei convitti annessi.
I Comuni esercitano le funzioni amministrative di
cui alla presente legge, per l'attuazione dei servizi
destinati agli alunni che frequentano le scuole materne,
dell'obbligo e gli istituti di istruzione secondaria
superiore situati nei rispettivi territori. Le funzioni
concernenti il trasporto degli alunni delle scuole
materne, dell'obbligo e della scuola secondaria superiore,
e l'erogazione degli assegni di studio vengono esercitate
dai Comuni, singoli o associati, nel cui territorio
risiedono gli alunni stessi. Art.12 Interventi per
studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni
economiche
Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche il proseguimento
degli studi oltre la scuola dell'obbligo, i Comuni
attuano gratuitamente in loro favore gli interventi
di cui all'articolo 7, lettere a), b) e d). In mancanza
di istituti raggiungibili quotidianamente dalla residenza
dello studente senza eccessivo disagio, i Comuni possono
intervenire con contributi anche per posti gratuiti
o semigratuiti in pensionati, convitti, ad eccezione
di quelli annessi agli Istituti professionali di Stato,
o con altri interventi individuali sostitutivi. I
benefici previsti dai due precedenti commi vengono
attribuiti per concorso. I benefici vengono attribuiti
per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati
per gli anni successivi del corso di studio ove sia
conseguita la promozione alla classe superiore o permanga
la condizione di disagio economico; in casi eccezionali,
motivati o documentati, i benefici possono essere
confermati anche in difetto della promozione alla
classe superiore. I Comuni possono altresì
istituire assegni di studio a favore degli studenti
residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole
secondarie di secondo grado. I Comuni stabiliscono,
sulla base della programmazione e delle direttive
regionali, il numero degli assegni di studio da mettere
a concorso, il loro importo, le modalità di
assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli,
i quali
devono tener conto delle condizioni economiche e sociali
delle famiglie e del merito scolastico. L'assegno
di studio non è cumulabile con altri assegni
o borse di studio, col posto gratuito in convitto,
nonchè con altri benefici previsti dalla presente
legge.
All'alunno è data facoltà di opzione.
TITOLO IV (COMPETENZE DELLA REGIONE)
Art.13 Competenze della Regione
La Regione: a) predispone il piano pluriennale del
diritto allo studio e il relativo programma annuale
degli interventi di cui al successivo articolo 14;
b) impartisce le direttive per l'attuazione degli
interventi;
c) eroga ai Comuni o ai Consorzi di Comuni i finanziamenti
per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli
2, 6 e 7 nonchè i finanziamenti per gli interventi
imprevisti o aggiuntivi di cui agli articoli 14, secondo
e terzo comma, e 15, terzo comma;
d) attua il collegamento informativo e conoscitivo
permanente con i distretti scolastici e con gli organi
collegiali della scuola; promuove ricerche ed indagini
sulle problematiche della scuola in Sardegna e ne
cura la pubblicazione e la diffusione;
e) promuove altresì incontri di studio, convegni
e congressi. A tal fine la Regione si avvale anche
degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio
1973, n. 477, e successivi decreti delegati;
e) promuove la realizzazione di un quadro informativo,
con particolare riferimento ai servizi di orientamento
scolastico, nel rispetto delle funzioni attribuite
in materia ai distretti scolastici ai sensi dell'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica n.
348 del 19 giugno 1979. In attesa di apposita normativa
la Regione eroga agli stessi distretti contributi
per lo svolgimento di iniziative di informazione e
orientamento;
f) favorisce e finanzia idonee forme di assicurazione
degli alunni e del personale docente, ausiliario e
di vigilanza delle scuole materne, dell'obbligo e
secondarie superiori per gli eventi dannosi connessi
alle attività scolastiche ed extrascolastiche;
g) eroga contributi agli Istituti professionali di
Stato, con annesso convitto, per l'assegnazione di
posti gratuiti e semigratuiti agli alunni che li frequentano,
nonchè contributi per l'acquisto di suppellettili
necessarie per il loro funzionamento;
h) eroga contributi agli Istituti professionali di
Stato per l'acquisto di attrezzature didattiche e
scientifiche nonchè per la gestione di mezzi
di trasporto per sopralluoghi didattici ed aziendali;
i) effettua gli interventi di cui all'articolo 3;
l) le eroga finanziamenti straordinari ai Comuni per
il riattamento e la manutenzione straordinaria delle
strutture degli Istituti professionali di Stato, nonchè
dei convitti annessi.
La competenza in materia di turismo scolastico di
cui all'articolo 1, lettera a), della legge regionale
21 aprile 1955, n. 7, è attribuita all'Assessorato
regionale della pubblica istruzione, informazione,
spettacolo e sport.
TITOLO V (PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI)
Art.14 Programmazione regionale
Il Consiglio regionale approva, su proposta della
Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del
piano regionale di sviluppo, il piano pluriennale
per il diritto allo studio. Per il periodo corrispondente
a quello del bilancio pluriennale esso assume come
riferimento il quadro delle risorse che il bilancio
pluriennale rappresenta. Il piano indica i criteri
per la ripartizione dei finanziamenti, le direttive
per lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento
al coordinamento delle attività comunali con
gli altri servizi socio - sanitari, tenendo conto
delle indicazioni fornite dai Comuni, o dai Consorzi
di Comuni, dai consigli scolastici distrettuali e
provinciali, nonchè delle esigenze di zone
particolarmente depresse dal punto di vista economico
e culturale. La Giunta regionale approva, sentita
la competente Commissione consiliare, entro il 31
marzo di ogni anno, il programma degli interventi
per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico
successivo. Il programma indica gli obiettivi prioritari
da realizzare e le direttive da impartire agli enti
locali; definisce gli interventi gestiti direttamente
dalla Regione, determina l'ammontare del finanziamento
per ciascun Comune e dei finanziamenti straordinari
di cui all'articolo 3, nonchè l'entità
dei finanziamenti destinati a soddisfare eventuali
esigenze impreviste. I finanziamenti per esigenze
impreviste non devono superare il 5 per cento dello
stanziamento annuale complessivo, destinato agli enti
locali o ai Consorzi di enti locali, e sono attribuiti,
sentita la competente Commissione consiliare, all'inizio
dell'anno scolastico.
La Giunta regionale è , comunque, autorizzata
ad erogare entro il 15 giugno di ogni anno, un acconto
sui finanziamenti regionali destinati alle attività
previste della presente legge per un ammontare pari
alla metà della somma già assegnata
per ciascun Comune nell'anno scolastico precedente.
Art.15 Programmazione dei Comuni
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, deliberano, entro
il mese di giugno, il programma annuale di interventi
per l'attuazione del diritto allo studio coordinando
con le proprie risorse i finanziamenti regionali e
tenendo conto delle indicazioni degli organi collegiali
e delle proposte formulate dai distretti scolastici
in base all'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 maggio 1974, n. 418.
I Comuni decidono, nel quadro degli indirizzi stabiliti
dalla programmazione regionale, le modalità
di realizzazione e di coordinamento dei servizi.
I Comuni che gestiscono i servizi di cui alla presente
legge, in forma associata, ricevono, sulla base di
documentate richieste, un incentivo finanziario non
superiore alla misura del 5 per cento rispetto all'ammontare
del finanziamento ordinario loro attribuito nel corso
dell'anno precedente.
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, sono tenuti a trasmettere
alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni
anno, una dettagliata relazione contenente i dati
essenziali relativi alla condizione della scuole nell'ambito
del loro territorio e il consuntivo sull'attività
svolta, sui costi sostenuti e sui risultati conseguiti
nell'anno scolastico precedente. Copia della relazione
è trasmessa ai consigli scolastici distrettuali
e provinciali.
TITOLO VI (NORME FINANZIARIE)
Art.16 Ripartizione dei finanziamenti
Allo scuola dell'obbligo è assicurato un finanziamento
non inferiore al 45 per cento dello stanziamento complessivo
per i diversi settori di intervento.
Nel riparto dei fondo l'Assessore regionale della
pubblica istruzione riserva, come previsto dal secondo
comma del precedente articolo 14, una quota non superiore
al 5 per cento dello stanziamento annuale complessivo
destinato ai Comuni, o ai Consorzi di Comuni. Art.17
Norma finanziaria omissis
TITOLO VII (NORME FINALI E TRANSITORIE)
Art.18 Somme non utilizzate
Le somme dell'assegnazione annua ai Comuni, o ai Consorzi
di Comuni, che non sia stato possibile utilizzare
e i relativi interessi maturati sulla stessa assegnazione,
saranno destinati dagli stessi per le medesime finalità
, per far fronte alle spese dell'anno successivo.
Art.19 Abrogazione
Sono abrogate la legge regionale 23 marzo 1965, n.
6, e la legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26.
Gli interventi di cui ai capitoli del bilancio della
Regione per il 1984 corrispondenti ai capitoli 11012,
11013, 11025 e 11026 del bilancio della Regione per
il 1983, che con la presente legge vengono soppressi,
verranno regolamentati con la legge finanziaria.
Art. 20 Somme residuate
Le somme eventualmente residuate da erogazioni effettuate
in esercizi precedenti ai sensi della legge regionale
11 ottobre 1971, n. 26, e i relativi interessi maturati
sulle stesse somme, possono essere utilizzati per
le stesse finalità per far fronte alle spese
dell'anno scolastico successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge.
Le somme residuate devono essere impegnate dal Comune
con formale atto deliberativo entro il 30 novembre
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge. Di esse dovrà essere data comunicazione
alla Regione e dovrà essere presentato un consuntivo
sulla utilizzazione.
Art.21 Prima applicazione della legge
Il programma di cui al secondo comma dell'articolo
14, limitatamente al primo anno scolastico successivo
alla entrata in vigore della presente legge, sarà
formulato sui dati trasmessi dai Comuni.
A tal fine le Amministrazioni comunali, entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale
della pubblica istruzione i dati sui trasporti degli
alunni, sulla popolazione scolastica, sugli abitanti
residenti nel proprio territorio, nonchè tutte
le indicazioni relative ai turni scolastici, alla
sperimentazione, al tempo pieno, al tempo prolungato
e alle attività di integrazione e di sostegno
attuate nelle scuole esistenti nel Comune.
Art.22 La presente legge entra in vigore nel giorno
della sua pubblicazione. La presente legge sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
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