REGIONE PUGLIA
LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 12-05-1980 NORME ORGANICHE
PER L' ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
TITOLO
I - FINALITA' DELLA LEGGE
ARTICOLO
1 (Obiettivi)
1. La Regione, allo scopo di favorire un costante
rapporto tra scuola, societa' e mondo del lavoro,
programma, promuove ed attua interventi diretti a
rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione del diritto
allo studio anche nel quadro dell' educazione permanente
e secondo le esigenze dell' istruzione ricorrente.
2. Tali interventi sono fiscalizzati alla realizzazione
degli obiettivi di sviluppo umano, culturale e sociale
di cui agli articoli 7 e 8 dello Statuto della Regione
Puglia e in applicazione del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616.
ARTICOLO 2 (Destinatari)
1. La presente legge e destinata agli utenti
delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, con
particolare riferimento alla scuola materna e dell
obbligo, agli studenti delle Universita e, per
quanto riguarda la promozione culturale ed educativa,
a tutti i cittadini.
ARTICOLO 3 (Forme di intervento)
1. Al conseguimento degli obiettivi previsti dal precedente
art. 1, la Regione provvede mediante:
a) l' erogazione di finanziamenti ai Comuni per l'
espletamento delle funzioni ad essi attribuite a norma
degli artt. 42 e 45 del DPR 616/ 77 e da estendersi
anche alle scuole materne;
b) i supporti tecnici all' azione di orientamento
scolastico svolta dai distretti scolastici;
c) la realizzazione di strutture e servizi per la
educazione permanente e la istruzione ricorrente di
tutti i cittadini, in armonia con gli indirizzi ed
i bisogni emergenti;
d) la programmazione di interventi nell' edilizia
scolastica con l' indicazione di criteri che condizionino
l' erogazione di fondi regionali al rispetto della
vigente normativa;
e) la predisposizione di servizi di assistenza scolastica
in favore degli studenti universitari.
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
ARTICOLO 4 (Programmazione distrettuale)
1. I consigli distrettuali scolastici, nell
espletamento delle loro funzioni, sulla base degli
indirizzi della Regione e delle proposte dei consigli
di circolo e di istituto, elaborano, per l anno
finanziario successivo, il programma annuale per l
attuazione del diritto allo studio.
2. Tale programma, che dovra' indicare le singole
forme, le priorita' nonche' la localizzazione degli
interventi, viene inviato alla Regione ed ai Comuni
del distretto scolastico e al Consiglio scolastico
Provinciale.
ARTICOLO 5 (Piani comunali)
1. I Comuni, entro il mese di giugno, in linea con
le indicazioni contenute nel programma distrettuale
e tenendo conto dei fabbisogni, delle proprie risorse,
di quelle indicate nei bilanci annuali e pluriennali
della Regione e dei fondi attribuiti direttamente
dallo Stato, elaborano il piano annuale di intervento
per l' espletamento delle funzioni e dei servizi di
assistenza scolastica di cui alla lettera a) del precedente
art. 3.
2. Detto piano dovra' indicare le singole forme, le
priorita' nonche' la localizzazione degli interventi.
I Comuni formulano, altresì, alle rispettive
Province e alla Regione proposte per l' azione di
programmazione e coordinamento dei servizi di cui
alla lettera b) del precedente articolo 3.
ARTICOLO 6 (Piano regionale)
1. Nel quadro del programma di sviluppo economico,
la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, elabora il piano annuale per l' attuazione
del diritto allo studio, tenendo conto dei programmi
dei distretti scolastici e dei piani di intervento
proposti da ciascun Comune, nonche' delle proposte
di coordinamento formulate dai Consigli scolastici
provinciali, di cui all' art. 15 del DPR n. 416 del
31- 5- 1974.
2. Il piano regionale individua i fabbisogni in relazione
alla popolazione scolastica, alle condizioni socio
- economiche delle zone, al tipo di insediamento sul
territorio, all' indice di carenza dei servizi.
3. Detto programma di intervento viene definito entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio
annuale e pluriennale della Regione.
4. Nell' elaborazione del piano regionale annuale
per l' attuazione del diritto allo studio sara' data
priorita' agli interventi destinati agli alunni della
scuola materna e dell' obbligo, e diretti a favorire
le iniziative del tempo pieno.
5. Saranno inoltre privilegiati gli interventi di
tipo collettivo rispetto a quelli a carattere individuale.
6. In particolare la Regione eroghera' ai Comuni contributi
sulla base delle seguenti priorita':
a) servizi di mensa;
b) servizi di trasporto;
c) dotazione e funzionamento delle biblioteche di
classe e d' istituto;
d) interventi per l' integrazione scolastica degli
handicappati e dei disadattati;
e) espletamento dei servizi e delle attivita' di cui
alle lettere b), d), f) e g) dell' art. 6 del Decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, ad integrazione dei contributi che i consigli
di circolo e d' istituto ricevono dallo Stato;
f)* interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli,
privi di mezzi che frequentino le scuole secondarie
superiori anche fuori dell' ambito regionale, qualora
non sussitano condizioni di reciprocità interregionale;
* lettera così modificata dallart. 1
della l.r. 43/80
g) assegnazione di fondi ai Convitti nazionali e ai
Convitti annessi agli Istituti professionali e/ o
tecnici di Stato per il conferimento di posti gratuiti
e semigratuiti agli studenti capaci e meritevoli che
versino in particolari condizioni di bisogno, oltreche'
per garantire la funzionalita' e l' efficienza dei
Convitti medesimi;
h) provvidenze per incentivare l' istituzione delle
scuole materne comunali che assicurino, comunque,
il funzionamento degli organi collegiali della scuola.
6. Al fine di favorire le associazioni dei Comuni
entro gli ambiti territoriali di cui all' art. 11
della legge 833 per l' espletamento dei servizi ed
interventi prioritari di cui al presente articolo,
viene assegnato a ciascun Comune consorziato un ulteriore
fondo pari al 10% dell' intero contributo spettante
in base al piano regionale.
ARTICOLO 7
1. Oltre a quanto previsto dall' art. 2 la presente
legge e' destinata anche alle Scuole non statali pubbliche
e private di ogni ordine e grado.
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI
ARTICOLO 8* (Funzioni dei Comuni) *Articolo così
modificato dallart. 2 della l.r. 43/80
1. I Comuni, tenendo conto delle priorita' indicate
nel precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi:
1) istituzione, organizzazione e funzionamento del
servizio di mensa;
2) trasporto e facilitazione di viaggio;
3) contributi di gestione per le Scuole materne non
statali, con priorita' per le scuole materne comunali
mediante erogazione di fondi per la copertura delle
rette di frequenza di alunni provenienti da famiglie
con fasce di reddito predeterminate dai Comuni. Maggiori
contributi vengono erogati a favore di scuole materne
non statali che assolvono al pubblico servizio in
zone sprovviste di scuole pubbliche in numero sufficiente
rispetto all' utenza. Le scuole materne non statali
per fruire dei contributi sono tenute ad inviare un
rendiconto di utilizzazione dei fondi all'Ente erogatore
secondo le modalita' fissate dallo stesso. Il rapporto
tra le istituzioni educative di cui innanzi ed i Comuni,
secondo i precedenti criteri, viene regolato da apposita
convenzione sulla base di indicazioni dell' Assessorato
alla Pubblica Istruzione della Regione;
4) provvidenze di natura individuale per gli alunni
frequentanti le scuole elementari e medie di 1°
grado non statali. Nel caso tali istituzioni educative
assolvano al pubblico servizio, in zone particolarmente
carenti di scuole pubbliche rispetto all' utenza,
saranno assicurate anche provvidenze di natura collettiva;
5) contributi per l' acquisto di materiale didattico
ad uso collettivo ed individuale, nonche' per la dotazione
alle biblioteche di classe e di istituto di libri,
giornali e riviste;
6) fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi;
7) interventi idonei a favorire l' organizzazione
di attivita' parascolastiche, ricreative, extra scolastiche,
interscolastiche, ad integrazione di quelle promosse
dallo Stato per l' attuazione della scuola a tempo
pieno, anche con colonie, soggiorni di vacanze e campeggi
e la fornitura del materiale relativo;
8) potenziamento di residenze e convitti per studenti,
concessioni di posti gratuiti e semigratuiti in convitti
ivi compresi i Convitti nazionali, nonche' assegni
di alloggio in pensionati;
9) iniziative per l' eliminazione dell' evasione dell'
obbligo scolastico, delle cause di ripetenza e di
interruzione scolastica;
10) interventi per il decondizionamento socio - psico
- pedagogico e culturale degli handicappati e dei
disabili, favorendone la integrazione mediante l'
inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie,
salvo casi di eccezionale gravita' per i quali si
rende necessaria un' adeguata assistenza da realizzare
possibilmente nell' ambito delle stesse strutture.
Per il raggiungimento di tali finalita' possono essere
stipulate convenzioni con enti ed istituzioni che
operano nel settore, privilegiando il finanziamento
di ben definiti progetti socio - educativi, concordati
con gli organi collegiali della scuola. Gli interventi
in questo settore sono complementari di quelli previsti
e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977,
n. 517 e devono tenere conto della specificita' e
delle competenze statali in materia;
11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale
degli emigrati attraverso strumenti educativi ed integrativi
della scuola e della societa', anche di intesa con
gli interventi nel settore programmati dalla CEE e
nel rispetto di quanto previsto in materia della LR
n. 65 del 23- 10- 1979;
12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina
scolastica nelle scuole statali e non statali, di
intesa con le unita' sanitarie locali;
13) azione di profilassi e di iniziative rivolte al
decondizionamento sul piano fisico, psichico ed ambientale
per eliminare le cause di devianza e di disadattamento
sociale, prevenire e combattere il diffondersi dell'uso
della droga e rimuovere le cause della delinquenza
minorile connesse alla mancata fruizione del diritto
allo studio.
2. I servizi di cui al presente articolo sono destinati
anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentino
corsi finalizzati all' adempimento dell' obbligo scolastico.
Saranno, altresì, stanziati appositi contributi
dallo Stato o promossi di intesa con le organizzazioni
sindacali. Per la gestione dei servizi di cui al presente
articolo, i Comuni possono avvalersi dellopera
dei Consigli di circolo e di Istituto, anche mediante
lassegnazione dei fondi necessari agli stessi.
ARTICOLO 9 (Personale)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
precedente art. 8 i Comuni dispongono la assunzione
del personale necessario nel rispetto dei propri ordinamenti
e della legislazione statale vigente, utilizzando
il personale riveniente dai disciolti Patronati scolastici
e Consorzi provinciali dei Patronati scolastici di
cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 53 dell'
11- 10- 1978.
2. Ai fini della riqualificazione e dell' aggiornamento
del personale di cui al 1° comma, i Comuni si
avvalgono delle disposizioni previste dalla LR 17
ottobre 1978, n. 54 sulla Formazione Professionale.
3.* Il personale di cui al 2° comma dell' art.
11 della LR 11 ottobre 1978, n. 53, viene immesso
nei ruoli regionali previa idoneita' conseguita mediante
concorsi per l' inserimento nelle fasce funzionali
corrispondenti alla qualifica di assunzione, purchè
in possesso dei requisiti generali per laccesso
al livello del concorso. *Comma così modificato
dallart. 3 della l.r. 43/80
ARTICOLO 10* (Funzioni della Regione)
1. La Regione realizza le finalita' di cui alla presente
legge con:
a) la promozione di studi, documentazioni e ricerche
finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi
del diritto allo studio;
b) la sperimentazione di nuove iniziative e metodologie
di intervento nella materia;
c) la organizzazione di convegni, incontri di studio,
interventi promozionali, manifestazioni culturali
ed educative alle quali siano interessate strutture
formative operanti nella Regione;
d) l' organizzazione di ricerche da parte degli alunni
di scuole di ogni ordine e grado;
e) ricerche ed attivita' promozionali in materia di
diritto allo studio.
2. Per tali interventi viene istituito un apposito
fondo nei bilanci annuali e pluriennali della Regione,
la cui consistenza non puo' essere superiore al 3%
del finanziamento previsto per la presente legge.
3. Per quanto concerne le iniziative di cui ai paragrafi
a), b) e c) del primo comma, la Regione terra' conto
delle indicazioni fornite dai Consigli scolastici
provinciali. *Vedi il regolamento regionale 3/2004
ARTICOLO 11 (Distretti scolastici)
1. La Regione riconosce la funzione programmatoria
e propositiva dei consigli scolastici distrettuali
cosi' come indicata dall' art. 12 del Decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
2. Per l' esercizio di tali funzioni e per la realizzazione
di iniziative promozionali di studio e di ricerca
nella materia, la Regione eroga contributi ai consigli
scolastici distrettuali sulla base di programmi ben
definiti e per obiettivi specifici di attivita'.
ARTICOLO 12 (Vigilanza e controllo)
1. Gli atti contabili relativi all' utilizzazione
dei fondi assegnati ai sensi dei precedenti articoli
restano acquisiti alla scuola e/ o Ente per l' esercizio
del potere di vigilanza della Regione.
2. Tutti gli enti beneficiari sono tenuti a presentare
alla Regione il rendiconto annuale dei fondi utilizzati.
ARTICOLO 13 (Servizio regionale per l' orientamento)
1. Ai sensi dell' art. 39 del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell' art.
31 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e
nel rispetto delle funzioni demandate in materia ai
distretti scolastici, e' istituito il servizio regionale
per l' orientamento.
2. Il servizio ha lo scopo di contribuire a:
a) rendere efficace e valido il raccordo tra diritto
allo studio e diritto alla formazione e al lavoro,
garantendo il collegamento tra i sistemi formativi
scolastico e professionali, ai fini della programmazione
e dell' attuazione di iniziative e attivita' rispondenti
ai bisogni del territorio;
b) rimuovere le cause dell' emarginazione sociale,
operando per l' inserimento e/ o il reinserimento
formativo, lavorativo e sociale degli invalidi, dei
disabili, degli handicappati e dei disadattati in
genere:
c) definire i programmi regionali di attivita' di
orientamento e di formazione utilizzando i dati e
le notizie, concernenti il sistema produttivo ed il
mercato del lavoro, rilevati ed analizzati dall' osservatorio
regionale del mercato del lavoro.
3. Il servizio di orientamento si caratterizza fondamentalmente
come struttura di ricerca operativa e di documentazione
ed ha ruolo di promozione e consulenza tecnica nei
confronti del sistema policentrico che presiede al
processo formativo e produttivo.
ARTICOLO 14* (Organizzazione del servizio regionale
di orientamento) *Articolo abrogato dallart.
36 della l. r. 15/2002 dalla data di entrata in vigore
della stessa
ARTICOLO 15 (Educazione permanente)
1. La Regione, nel quadro dell' educazione permanente,
attribuisce un posto preminente all'area dell' eta'
adulta e, per la programmazione e la gestione dell'
attivita' extrascolastica a cio' finalizzata, si avvale
degli Enti Locali, dei distretti scolastici, delle
associazioni culturali, professionali e sociali.
ARTICOLO 16 (Strutture e servizi)
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'
articolo precedente, la Regione utilizza le strutture
dei Centri di Servizi Sociali e Culturali di cui alla
LR n. 76 del 12- 12- 79.
2. Tali Centri assumono la denominazione di Centri
regionali dei Servizi Educativi e Culturali.
3. Il loro numero e' determinato in ragione di uno
per ogni distretto scolastico. I Centri assicurano
il servizio di educazione permanente in tutti i Comuni
appartenenti allo stesso ambito territoriale.
4. I Centri avranno sede, di norma, nel Comune in
cui e' ubicato il Consiglio scolastico distrettuale.
Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente
legge, i Comuni interessati, ove necessario, inviano
alla Regione una pianta planimetrica dei locali da
adibire a sede dei centri di cui al 2° comma,
nonche' la richiesta di strutture, attrezzature e
suppellettili indispensabili per la funzionalita'
degli stessi.
5. Entro il predetto termine, i Comuni ed i Consigli
scolastici distrettuali inviano una proposta concernente
l' organico degli operatori necessari in ciascun ambito
territoriale per l' espletamento dei compiti di cui
al successivo art. 17, tenendo conto della popolazione
residente, delle strutture socio - educative esistenti,
delle condizioni socio - economiche di ciascuna area.
6. Gli oneri relativi alle spese di funzionamento
del centro saranno assunti a carico della Regione
con apposita legge di finanziamento, nella quale saranno
indicati i limiti organici degli operatori di ciascun
Centro, da emanarsi entro quattro mesi dall' entrata
in vigore della presente legge.
ARTICOLO 17 (Compiti)
1. I Centri regionali di Servizi Educativi e Culturali
curano iniziative rivolte a:
1) acquisire dati e informazioni e predisporre analisi
per la programmazione culturale della Regione e degli
Enti Locali e concorrere alla rilevazione delle modificazioni
socio - culturali del territorio di pertinenza;
2) collaborare per la realizzazione di iniziative
culturali promosse dalla Regione e dagli Enti locali
anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa
dei beni culturali, archeologici e ambientali;
3) formulare proposte ed esprimere indicazioni relative
agli interventi regionali in tema di promozione culturale
in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso
ampi momenti di partecipazione democratica;
4) promuovere ed organizzare iniziative culturali,
artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali
e svolgere studi e ricerche anche in collaborazione
con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti
nel territorio e le associazioni democratiche al fine
di diffondere la cultura in una visione complessiva
delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;
5) gestire un servizio di pubblica lettura sulla base
della dotazione libraria gia' esistente, opportunamente
incrementata. Le biblioteche dei Centri, per valorizzare
il loro ruolo di animazione e promozione culturale,
si raccordano con le altre biblioteche regionali in
una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario
complessivo operante in Puglia;
6) formare gli adulti mediante azioni di recupero
e tecniche moderne di alfabetizzazione;
7) organizzare seminari, convegni, corsi residenziali,
corsi per adulti;
8) fornire strumenti tecnici di sostegno alle attivita'
di educazione permanente e di perfezionamento culturale
e professionale dei lavoratori;
9) realizzare corsi di educazione musicale;
10) raccordare l' orientamento scolastico e professionale
alla programmazione regionale ed ai compiti operativi
delegati alle Province;
11) ricercare ed elaborare dati relativi ai fenomeni
della evasione dell' obbligo scolastico; dell' emarginazione
e dell' indice di utenza dei servizi di assistenza
scolastica;
12) favorire l' interscambio educativo e culturale
di cui alle lettere e) ed f) dell' art. 6 del Decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416;
13) estendere alle comunita' di base la fruizione
dei musei e delle biblioteche di circolo e di istituto
in correlazione con i rimanenti beni bibliografici
esistenti nell' ambito territoriale;
14) realizzare iniziative di educazione permanente
presso presidii sanitari, di difesa e protezione civile
e nelle istituzioni educative e rieducative;
15) valorizzare la cultura delle minoranze etniche
mediante opportune azioni di conoscenza linguistica,
storica e di folklore locale;
16) realizzare quant'altro gia' di competenza dello
Stato e trasferito alle Regioni in materia di educazione
degli adulti.
ARTICOLO 18 (Edilizia scolastica)
1. La programmazione degli interventi di competenza
regionale in materia di edilizia scolastica, che concernono
l' acquisto, la costruzione di nuovi edifici scolastici,
il completamento, l' ampliamento e il riattamento
di quelli gia' esistenti, viene svolta dall' Assessorato
alla PI della Regione.
ARTICOLO 19 (Edilizia scolastica - interventi)
1. Per gli adempimenti di cui al precedente articolo
l' Assessorato alla Pubblica Istruzione, tenendo conto
dei piani di intervento elaborati dai Comuni, dalle
Province e loro Consorzi, sulla base della programmazione
distrettuale considerate le carenze di strutture di
edilizia scolastica sul territorio, formula una proposta
di interventi.
Tale proposta va articolata con ordine di priorita'
anche al fine di costituire unita' scolastiche territorialmente
e socialmente integrate e di assicurare, di regola,
la presenza nel distretto di scuole dello Stato di
ogni ordine e grado. L' Assessorato alla Pubblica
Istruzione, sentita la competente Commissione consiliare,
invia tale proposta al gruppo di lavoro intersettoriale
nominato dalla Giunta regionale, per la successiva
elaborazione dei piani triennali e dei programmi annuali
di finanziamento, ai sensi del 3° comma dell'
art.7 della LR 12 agosto 1978, n. 37, ferme restanti
le priorita' indicate sulla proposta.
ARTICOLO 20* (Opere Universitarie)
*Articolo abrogato dal comma 1 dellart. 44 della
l.r. 12/96
ARTICOLO 21* (Universita' ed Istituti di ricerca)
*Articolo abrogato dallart. 41 della l.r. 12/88
ARTICOLO 22 (Istituto regionale di Ricerca, Sperimentazione
e aggiornamento Educativo)
1. La Regione, per le funzioni di programmazione,
ricerca e sperimentazione, di cui agli articoli della
presente legge, si avvale della collaborazione dell'
IRRSAE anche al fine di confrontare e di utilizzare
i risultati conseguiti nell' area operativa comune.
ARTICOLO 23 (Ufficio studi e programmazione)
1. L' Ufficio Programmazione delle attivita'
di formazione, istituito con l' art. 6 della
LR 17 ottobre 1978, n. 54, assume la denominazione
di Ufficio studi e programmazione.
2. Le funzioni istituzionali di detto Ufficio si estendono
a tutti i problemi concernenti il diritto allo studio.
3. In particolare vengono demandati al predetto Ufficio:
- i compiti di cui all' art. 10 della presente legge,
nonche' quelli della LR 54/ 78 sulla Formazione Professionale;
- il funzionamento dell' << equipe di esperti
per l' orientamento di cui all' art. 14;
- l' utilizzazione di operatori ed esperti per le
tematiche concernenti il diritto allo studio e la
Formazione Professionale.
4. In attesa della legge sulla strutturazione degli
uffici, i settori Assistenza scolastica e Formazione
Professionale, vengono unificati assumendo la denominazione
di settore della P.I.
ARTICOLO 23 bis* *Articolo introdotto dallart.
4 della l.r. 43/80
1. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge
si svolgono nel rispetto delle competenze dello Stato
in materia di ordinamento degli studi e delle attribuzioni
proprie degli organi scolastici preposti alla gestione
della scuola.
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 24 (Istituti professionali di Stato)
1. In deroga a quanto stabilito nei precedenti artt.
3, 6 e 8 e fino alla entrata in vigore della legge
di riforma della scuola secondaria superiore, l' assistenza
scolastica a favore degli alunni frequentanti gli
Istituti Professionali di Stato e dei Convitti annessi
e' assicurata direttamente dalla Regione, sulla base
dei piani finanziari elaborata dai Consigli degli
Istituti interessati, tramite i Comuni competenti
per territorio.
ARTICOLO 25* (Personale dei Centri di Orientamento)
*Articolo abrogato dallart. 36 della l.r. 15/2002
dalla data di entrata in vigore della stessa
ARTICOLO 26* (Educazione permanente) *Articolo così
sostituito dallart. 5 della l.r. 43/80
1. Fino all emanazione della legge di finanziamento
delle strutture e delle piante organiche dei servizi
di cui all articolo 16, la Regione realizza
le medesime attivita di educazione permanente
apprestate per l anno scolastico 1978/ 79, utilizzando
in via prioritaria il personale che abbia avuto l
incarico nello stesso anno scolastico 1978/ 79.
2. Comma abrogato dallart. unico della l.r.
35/90.
3. I relativi oneri fanno carico nella misura di lire
2.400.000.000= al Cap. 00302 del bilancio regionale
per l' esercizio finanziario 1980 ed al corrispondente
Capitolo di bilancio per l' esercizio finanziario
1981.
4. Le attivita' e le iniziative di educazione permanente
saranno realizzate utilizzando le sedi ed i beni dei
Centri Sociali di Educazione Permanente e dei Centri
di Lettura, trasferiti ai Comuni ai sensi dell' art.
14 della LR 17 aprile 1979, n. 22, nonche' le strutture
scolastiche del territorio,
di intesa con gli Enti locali e con gli Organi collegiali
della scuola, secondo le modalita' di cui all' art.
38 del Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
5. Gli oneri relativi all' espletamento dei servizi
anzidetti fanno carico al Cap. 10602 del bilancio
della Regione per l' esercizio 1980 ed al corrispondente
capitolo di Bilancio per l' esercizio 1981.
6. Il personale in servizio nellanno scolastico
1979/80 e che abbia avuto lo stesso incarico nell'ano
scolastico 1978/79 ha diritto ad essere inquadrato
nei ruoli regionali previo concorso riservato secondo
quanto sarà stabilito con successiva legge
regionale da approvare entro il 31.12.1980.
7. Allo scopo di non creare soluzioni di continuita'
nella erogazione dei servizi il personale in questione
continuera' ad essere utilizzato dalla Regione nelle
sue attuali strutture ( CSEP, centro di Lettura, corsi
di perfezionamento culturale, corsi di Orientamento
musicale, ecc.) fino alla data di entrata in vigore
della legge di inquadramento di cui al comma precedente
e comunque non oltre il 31- 12- 1980.
8. In via eccezionale lAmministrazione regionale
è autorizzata a coprire in unica soluzione
i posti vacanti rispetto al contingente di 733 unità
di cui allanno scolastico 1978/79 mediante contratto
a termine fino al 31.12.1980.
ARTICOLO 27 (Gruppi di lavoro)
1. In attesa della legge organica sulla ristrutturazione
degli uffici, i gruppi di lavoro, di cui all' art.
38 della LR n. 18 del 25- 3- 74, costituiti con deliberazione
della Giunta regionale n. 2730 del 18- 5- 79, continuano
ad attendere ai compiti istituzionali.
ARTICOLO 28 (Borse di studio)
1. Gli studenti, che all' entrata in vigore della
presente legge abbiano maturato il diritto ad una
borsa di studio pluriennale di cui alla LR 5 settembre
1972, n. 10, mantengono tale diritto fino al compimento
del ciclo degli studi alle condizioni previste nel
bando di concorso per il quale la borsa di studio
fu assegnata.
2. La Regione provvede direttamente alla liquidazione
delle borse di studio di cui al precedente comma mediante
la istituzione di un apposito capitolo di spesa.
ARTICOLO 29 (Assistenza scolastica per gli studenti
universitari)
1. In attesa dell' emanazione delle norme per l' esercizio
delle funzioni amministrative in materia di assistenza
scolastica in favore degli studenti universitari di
cui al 2° comma dell' art. 20, le funzioni delle
Opere Universitarie continuato ad essere disciplinate
dalla legislazione vigente, sostituendosi la Regione
allo Stato per l' erogazione dei fondi necessari ed
integrando i Consigli di Amministrazione delle Opere
con la persona dell' Assessore regionale alla P.I.
o suo delegato.
2. La Regione provvede alle spese necessarie per l'
esercizio delle funzioni di che trattasi mediante
l' istituzione di appositi capitoli di spesa cui faranno
carico, altresì, gli oneri derivanti dall'
applicazione dell' ultimo comma dell' articolo 20.
ARTICOLO 30 (Disposizioni transitorie per l' anno
scolastico 1979/ 80)
1. La Giunta regionale provvede direttamente nell'
ambito delle somme stanziate nel bilancio per l' esercizio
1980 alla erogazione delle somme dovute ai Comuni
e alle scuole per l' anno scolastico 1979/ 80.
2. Eventuali residui di contributi erogati alle scuole
per l' anno scolastico 1978/ 79 e nei precedenti,
non impegnati dai Consigli di Istituto, potranno essere
utilizzati dalle stesse scuole nell' anno scolastico
1979/ 80 per le medesime finalita' per le quali furono
assegnati.
3. Al fine di assicurare la continuita' nelle attivita'
ed iniziative concernenti il diritto allo studio attribuite
ai Comuni, i piani regionali di intervento per l'
anno scolastico 1980/ 81 vengono elaborati prescindendo
dalle procedure di cui agli artt. 4 e 5 ed in graduale
attuazione dell' art. 6 della presente legge, per
una spesa complessiva non inferiore a quanto gia'
stanziato nell' anno scolastico 1979/ 80 per le stesse
attivita'.
4. A tale fine i distretti scolastici e i Comuni sono
tenuti a far prevenire le richieste entro 30 giorni
dall' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 31 (Disposizioni finanziarie) Omissis
ARTICOLO 32 (Disposizioni Finali)
1. Con l' entrata in vigore della presente legge sono
abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con essa.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto dagli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera'
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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