REGIONE MARCHE
LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 04-09-1992 NORME IN
MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA DEL DIRITTO ALLO
STUDIO.
ARTICOLO 1 Disposizioni generali
1.
In attuazione dei principi contenuti negli articoli
3, 33 e 34 della Costituzione e nell' articolo 5 dello
Statuto regionale e ad integrazione della LR 5 novembre
1988, n. 43, la presente legge detta norme per l'
organizzazione e la gestione delle funzioni di assistenza
scolastica attribuite ai comuni, ai sensi degli articoli
42 e 44 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e per la disciplina
dei compiti della Regione in materia.
ARTICOLO 2 Finalità 1
Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale che limitano la partecipazione
dei cittadini al sistema scolastico, il piano sviluppo
della persona e l' inserimento nella società
e nel lavoro, e di concorrere alla qualificazione
del sistema scolastico e formativo, i comuni singoli
od associati realizzano interventi volti a favorire
l' accesso alla scuola materna, a garantire l' attuazione
del diritto allo studio nella scuola dell' obbligo
e ad assicurare agli studenti capaci e meritevoli,
privi di mezzi o portatori di handicap, la prosecuzione
degli studi.
2.Ai fini di cui al comma 1 ed in particolare per
gli interventi di qualificazione del sistema scolastico
o formativo, i comuni si coordinano con gli organi
scolastici e si collegano con le organizzazioni culturali,
sociali ed economiche presenti nel territorio regionale.
ARTICOLO 3 Tipologia degli interventi
1. Per il raggiungimento delle medesime finalità
di cui all' articolo 2, i comuni singoli o associati,
ferme restando le competenze degli organi scolastici
previste dalle leggi nazionali, attuano i seguenti
interventi:
a) interventi volti a facilitare l' accesso e la frequenza
del sistema scolastico;
a1) servizi di trasporto anche mediante facilitazioni
di viaggio su mezzi di linea ordinaria e relative
attività di accompagnamento;
a2) servizi di mensa o altri interventi sostitutivi,
garantendone la qualità , anche ai fini di
una corretta educazione alimentare;
a3) fornitura di libri di testo o altro materiale
didattico, in modo gratuito o in forma di prestito
agli alunni delle scuole elementari e agli alunni
delle scuole secondarie di 1o e 2o grado in relazione
ad accertate esigenze economiche;
a4) iniziative volte ad individuare ed eliminare i
fenomeni dell' evasione, dell' abbandono precoce,
dell' analfabetismo " di ritorno";
a5) interventi volti a riequilibrare le situazioni
scolastiche e formative nel territorio regionale;
a6) interventi volti a favorire l' integrazione e
la socializzazione nelle strutture scolastiche dei
minori disadattati o in difficoltà di sviluppo
o apprendimento;
a7) interventi di assistenza, di appoggio e fornitura
di materiale didattico e strumentale speciale ai soggetti
portatori di handicap con riferimento anche all' abbattimento
delle barriere di comunicazione, secondo quanto previsto
dal punto i) dell' articolo 25 della LR 5 novembre
1988, n. 43;
a8) iniziative in concorso con programmi statali e
comunitari, per agevolare la frequenza nelle scuole
di ogni ordine e grado dei figli dei lavoratori emigrati
o rimpatriati o degli stranieri immigrati, in accordo
con quanto previsto dalla LR 2 novembre 1988, n. 40;
a9) ogni forma di interventi volta a garantire ai
capaci e meritevoli, previ di mezzi, la prosecuzione
degli studi oltre l'obbligo scolastico;
a10) assicurazione degli alunni delle scuole materne,
elementari e secondarie di primo e secondo grado per
gli accadimenti dannosi connessi alle attività
scolastiche e parascolastiche e ai trasporti;
a11) ogni altro intervento volto al perseguimento
delle finalità di cui all' articolo 2 della
presente legge.
I servizi di cui alle lettere a1) e a2) possono essere
gestiti direttamente o indirettamente tramite appalto
o convenzione o autogestiti dalle istituzioni scolastiche:
b) interventi volti a favorire la qualificazione del
sistema scolastico;
b1) fornitura di attrezzature e strumenti didattici
a sostegno della scuola a tempo pieno, della scuola
a tempo prolungato e della sperimentazione, concorrendo
alla realizzazione degli
obiettivi della programmazione educativa didattica
di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977,
n. 517;
b2) fornitura di libri alle biblioteche di classe
o di istituto e di ogni altro materiale didattico
di uso collettivo;
b3) facilitazioni all' utilizzazione a fini scolastici
delle strutture culturali, sportive e scientifiche
presenti nel territorio;
b4) iniziative volte a favorire il raccordo tra i
vari ordini di scuole e le istituzioni scolastiche,
la formazione professionale e il mondo del lavoro
nell' ambito delle attività di orientamento
sia in ordine alla programmazione degli studi dopo
il compimento dell' obbligo scolastico, sia in riferimento
alle scelte occupazionali;
b5) interventi volti al superamento delle pluriclassi.
ARTICOLO 4 Destinatari degli interventi
1.Gli interventi volti a facilitare l' accesso e la
frequenza del sistema scolastico e formativo di cui
al punto a) dell' articolo 3 sono attuati in favore:
a) degli alunni delle scuole materne e dell' obbligo,
statali e non statali;
b) degli studenti delle scuole superiori statali e
non statali, con condizioni di favore per gli studenti
capaci e meritevoli, privi di mezzi o portatori di
handicap.
2) Gli interventi volti a favorire la qualificazione
del sistema scolastico di cui al punto b) dell' articolo
3 sono destinati peculiarmente a favorire la qualificazione
della scuola pubblica. Essi sono estensibili alle
scuole non statali che siano gestite da enti senza
fini di lucro e che abbiano ordinamenti corrispondenti
a quelli delle scuole statali sulla base di un rapporto
di convenzione tra tali istituzioni e i comuni interessati.
La convenzione disciplina il coordinamento dei rispettivi
programmi e attività nel settore e prevede
la presentazione, da parte delle istituzioni convenzionate,
al termine di ogni anno, di un rendiconto relativo
alla utilizzazione dei contributi ottenuti.
3)Per gli studenti che frequentano i corsi di formazione
professionale si applicano le norme di cui alla LR
26 marzo 1990, n. 16.
ARTICOLO 5 Assistenza socio - sanitaria
1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell' articolo
23 della LR 5 novembre 1988, n. 43, coordinano gli
interventi di assistenza sociale con quelli di assistenza
sanitaria.
2.Le prestazioni sanitarie all' interno delle strutture
scolastiche sono garantite dai competenti servizi
delle unità sanitarie locali.
ARTICOLO 6 Contribuzione degli utenti agli oneri sei
servizi
1.La partecipazione degli utenti agli oneri dei servizi
viene determinata dai comuni in base a quanto disposto
dell'articolo 6 della LR 5 novembre 1988, n. 43.
ARTICOLO 7 Funzioni della Regione
1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità
di cui all' articolo 2 della presente legge con:
a) l'emanazione di indirizzi per l' attuazione del
diritto allo studio;
b) la promozione, la realizzazione e la diffusione
di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire
gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento
degli obiettivi previsti dalla presente legge;
c) la predisposizione nell' ambito del sistema informativo
regionale, di moduli per assicurare la omogeneità
della raccolta e del trattamento dei dati da parte
degli enti locali e in collaborazione con l' osservatorio
regionale sul mercato del lavoro di adeguati servizi
per l' orientamento scolastico e professionale particolarmente
dopo il compimento dell'obbligo scolastico;
d) la promozione di iniziative per la realizzazione,
anche tramite progetti pilota, di obiettivi specifici
per contribuire alla soluzione di problemi emergenti;
e) l' impiego coordinato di tutte le risorse destinate
all'attuazione del diritto allo studio secondo quanto
previsto dal punto a) dell' articolo 10 della LR 5
novembre 1988, n. 43.
2. La Regione nell' assolvimento delle funzioni di
cui al comma 1 tiene conto delle indicazioni fornite
dai comuni, dai consigli scolastici provinciali e
dall' IRRSAE.
ARTICOLO 8 Disposizioni finanziarie. omissis
ARTICOLO 9 Disposizioni finali
1. La LR 23 gennaio 1975, n. 4 è abrogata La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Marche.
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